1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 143-bis. - (Uso dei cognomi). - I coniugi mantengono ciascuno il proprio cognome, salvo che, all'atto di contrarre il matrimonio, uno o entrambi i coniugi non scelgano di aggiungere al proprio cognome quello dell'altro coniuge, conservandolo durante lo stato vedovile, fino a che il coniuge superstite passi a nuove nozze».